Cultura

Nuovo Dpcm, ecco il testo del decreto firmato da Conte

Dpcm 22 marzo 2020, Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato l’ultimo Dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

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Il testo del nuovo Dpcm 22 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante ยซMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19ยป e, in particolare, lโ€™articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante โ€œDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1ยฐ marzo 2020, recante โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1ยฐ marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullโ€™intero territorio nazionaleโ€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dellโ€™8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19โ€, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante โ€œUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ€ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020โ€;

Vista lโ€™ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante โ€œulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ€ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista lโ€™ordinanza del Ministro dellโ€™interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante โ€œulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ€;

Considerato che lโ€™Organizzazione mondiale della sanitร  il 30 gennaio 2020 ha dichiarato lโ€™epidemia da COVID-19 unโ€™emergenza di sanitร  pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale รจ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sullโ€™intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e lโ€™interessamento di piรน ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitร  nellโ€™attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui allโ€™art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1ยฐ marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchรฉ i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivitร  culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonchรฉ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sullโ€™intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sullโ€™intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attivitร  produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nellโ€™allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivitร  professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui allโ€™articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dallโ€™articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivitร  commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dallโ€™ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Lโ€™elenco dei codici di cui allโ€™allegato 1 puรฒ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dellโ€™economia e delle finanze; 
  • b) รจ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente allโ€™articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole โ€œ. Eโ€™ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzaโ€ sono soppresse;
  • c) le attivitร  produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalitร  a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attivitร  che sono funzionali ad assicurare la continuitร  delle filiere delle attivitร  di cui allโ€™allegato 1, nonchรฉ dei servizi di pubblica utilitร  e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove รจ ubicata lโ€™attivitร  produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivitร  consentite; il Prefetto puรฒ sospendere le predette attivitร  qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino allโ€™adozione dei provvedimenti di sospensione dellโ€™attivitร , essa รจ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attivitร  che erogano servizi di pubblica utilitร , nonchรฉ servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui allโ€™articolo 101 del codice beni culturali, nonchรฉ dei servizi che riguardano lโ€™istruzione ove non erogati a distanza o in modalitร  da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) รจ sempre consentita lโ€™attivitร  di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchรฉ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresรฌ consentita ogni attivitร  comunque funzionale a fronteggiare lโ€™emergenza;
  • g) sono consentite le attivitร  degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove รจ ubicata lโ€™attivitร  produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puรฒ sospendere le predette attivitร  qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino allโ€™adozione dei provvedimenti di sospensione dellโ€™attivitร , essa รจ legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non รจ soggetta a comunicazione lโ€™attivitร  dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attivitร  dellโ€™industria dellโ€™aerospazio e della difesa, nonchรฉ le altre attivitร  di rilevanza strategica per lโ€™economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivitร  produttive.
ALLEGATO 1-1
ALLEGATO 1-2

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dellโ€™interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attivitร  non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attivitร  sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivitร  necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonchรฉ a quelle previste dallโ€™ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, giร  fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

(ยฉ The Parallel Visionย โšญ ยญ_ Redazione)


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