Dpcm 22 marzo 2020, Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato l’ultimo Dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il testo del nuovo Dpcm 22 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante ยซMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19ยป e, in particolare, lโarticolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante โDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19โ, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante โUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19โ, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1ยฐ marzo 2020, recante โUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-19โ, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1ยฐ marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante โUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullโintero territorio nazionaleโ, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante โUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19โ, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dellโ8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante โUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19โ, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante โUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020โ;
Vista lโordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante โulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista lโordinanza del Ministro dellโinterno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante โulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionaleโ;
Considerato che lโOrganizzazione mondiale della sanitร il 30 gennaio 2020 ha dichiarato lโepidemia da COVID-19 unโemergenza di sanitร pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale รจ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sullโintero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e lโinteressamento di piรน ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitร nellโattuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui allโart. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1ยฐ marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchรฉ i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivitร culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonchรฉ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sullโintero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sullโintero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attivitร produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nellโallegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivitร professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui allโarticolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dallโarticolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivitร commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dallโordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Lโelenco dei codici di cui allโallegato 1 puรฒ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dellโeconomia e delle finanze;
- b) รจ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente allโarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole โ. Eโ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzaโ sono soppresse;
- c) le attivitร produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalitร a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attivitร che sono funzionali ad assicurare la continuitร delle filiere delle attivitร di cui allโallegato 1, nonchรฉ dei servizi di pubblica utilitร e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove รจ ubicata lโattivitร produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivitร consentite; il Prefetto puรฒ sospendere le predette attivitร qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino allโadozione dei provvedimenti di sospensione dellโattivitร , essa รจ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attivitร che erogano servizi di pubblica utilitร , nonchรฉ servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui allโarticolo 101 del codice beni culturali, nonchรฉ dei servizi che riguardano lโistruzione ove non erogati a distanza o in modalitร da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) รจ sempre consentita lโattivitร di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchรฉ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresรฌ consentita ogni attivitร comunque funzionale a fronteggiare lโemergenza;
- g) sono consentite le attivitร degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove รจ ubicata lโattivitร produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puรฒ sospendere le predette attivitร qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino allโadozione dei provvedimenti di sospensione dellโattivitร , essa รจ legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non รจ soggetta a comunicazione lโattivitร dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attivitร dellโindustria dellโaerospazio e della difesa, nonchรฉ le altre attivitร di rilevanza strategica per lโeconomia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivitร produttive.


2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dellโinterno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attivitร non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attivitร sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivitร necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonchรฉ a quelle previste dallโordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, giร fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(ยฉ The Parallel Visionย โญ ยญ_ Redazione)
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