Green Pass e Super Green Pass, tutte le differenze e le regole: un po’ di chiarezza
Il Governo ha varato il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, provvedimento che introduce ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 integrando il quadro delle vigenti disposizioni al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Differenza tra Green Pass base e Super Green Pass
Il D.lgs. n.172 del 2021 introduce un’importante distinzione tra:
- Green Pass “base” che attesta in maniera alternativa:
- l’avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2
- la guarigione dall’infezione Covid-19
- l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare
- Green Pass “rafforzato” che attesta:
- l’avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2
- la guarigione dall’infezione Covid-19
Il Green Pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
A partire dal 29 novembre 2021, il Green Pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione.
Mentre dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è richiesto anche in zona bianca per accedere ad attività e servizi che in zona gialla, sulla base della normativa vigente, sono oggetto di limitazioni o sospensioni.
Come si ottiene il Green Pass rafforzato
Per ottenere il Green Pass “rafforzato” non è necessario scaricare un’ulteriore certificazione verde, purché quella già in possesso sia stata generata a seguito di vaccinazione anti Sars-Cov-2 o avvenuta guarigione dall’infezione Covid-19.
Il Qr Code resterà, infatti, lo stesso e la certificazione verrà direttamente aggiornata dall’App Verifica C19 al momento del controllo da parte degli addetti alle verifiche.
Al riguardo occorre tenere presente che il D.lgs.172 del 2021 riduce i tempi di validità della Certificazione verde Covid-19 per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione che, a partire dal 15 dicembre 2021, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.
I diversi utilizzi delle certificazioni verdi
Il Governo, per chiarire quali attività sono consentite senza Green Pass, con pass “base” e con il certificato “rafforzato” durante il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, ha pubblicato le Faq contenute in un documento di 8 pagine in formato tabellare.
Di seguito le attività consentite ed il Green Pass richiesto a seconda del colore della zona nelle diverse attività ricreative.

Attività ed eventi culturali
È sempre necessario, in tutte le zone, esibire la certificazione verde rafforzata per l’accesso a spettacoli al chiuso (con capienza al 100%) aperti al pubblico in:
- sale teatrali
- sale da concerto
- sale cinematografiche
- locali di intrattenimento e musica dal vivo
- e in altri locali
Mentre è richiesto il Green Pass base in zona bianca e gialla e quello rafforzato in zona arancione per l’accesso al chiuso a:
- mostre
- musei
- altri luoghi della cultura
Eventi sportivi
In tutte le zone per partecipare ad eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto) è necessaria la certificazione verde “rafforzata”.
Attività ludiche o ricreative
In zona bianca e gialla è necessario possedere il Green Pass rafforzato per poter accedere a:
- sale da ballo
- discoteche
- feste non conseguenti cerimonie civili e religiose
In tali zone è, invece, richiesto il Green Pass base per:
- partecipare a feste conseguenti cerimonie civili e religiose
- accedere ai centri benessere al chiuso
- accedere ai centri termali siano essi all’aperto o al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)
- accedere a parchi tematici e di divertimento
- accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso
- accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
Non è richiesta alcuna certificazione verde, in zona bianca e gialla, per accedere centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto.
Mentre in zona arancione sarà richiesto il Green Pass “rafforzato” per:
- accedere a sale da ballo e discoteche
- partecipare a feste conseguenti cerimonie civili e religiose
- partecipare a feste non conseguenti cerimonie civili e religiose
- accedere ai centri benessere al chiuso
- accedere ai centri termali siano essi all’aperto o al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)
- accedere a parchi tematici e di divertimento
- accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi sia all’aperto che al chiuso
- accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
Attività sportiva in strutture pubbliche o private
In zona bianca e gialla è consentito svolgere senza certificazione verde:
- attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, piscine e centri natatori
- attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) all’aperto ed al chiuso
- sport di squadra ed attività sportiva in centri e circoli sportivi all’aperto
- sport di contatto all’aperto
Mentre in tali zone è necessaria la certificazione verde base per poter effettuare:
- attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)
- sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso
- sport di contatto al chiuso
È, altresì, richiesto il Green Pass base per accedere agli spogliatoi e alle docce sempre in zona bianca e gialla.
In zona arancione, invece, senza Green Pass è possibile effettuare:
- attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (non presso piscine e centri natatori)
- attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) all’aperto ed al chiuso
- sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi purché avvenga all’aperto
Mentre è, necessario in zona arancione, possedere il green pass rafforzato per compiere tutte le altre attività, quali:
- attività sportiva e motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)
- attività sportiva e motoria all’aperto c/o piscine e centri natatori
- sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso
- sport di contatto al chiuso e all’aperto
Green Pass rafforzato in zona arancione anche per accedere agli spogliatoi.
Impianti nei comprensori sciistici
Per l’acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento è necessario esibire la certificazione verde “base” in zona bianca e gialla mentre sarà necessaria quella rafforzata per la zona arancione.
Per l’acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento solo in zona arancione è richiesta l’esibizione del Green Pass “rafforzato” mentre nelle altre zone non è richiesta certificazione verde.

Bar e ristoranti, fuori dalle strutture ricettive
Per quanto attiene l’accesso a bar e ristoranti in zona bianca e gialla solo per consumare al tavolo al chiuso è necessario esibire la certificazione verde “rafforzata”.
Mentre per poter usufruire del servizio al banco o al tavolo all’aperto non è necessaria alcuna certificazione verde.
In zona arancione senza il Green Pass rafforzato non sarà possibile neppure prendere il caffè al bancone o nei tavoli all’aperto.
Il decreto prevede, infatti, che è sempre necessario il Green Pass rafforzato per poter usufruire dei servizi al bar e nei ristoranti sia all’aperto che al chiuso, sia tavolo che al bancone.
Strutture ricettive
Per quanto attiene le strutture ricettive poste in zona bianca o gialla:
- i clienti per potervi alloggiare devono possedere la certificazione verde base e ciò gli consente anche di poter usufruire dei servizi di ristorazione
- coloro i quali, non essendo clienti della struttura, vogliano utilizzare il servizio di ristorazione non riservato ai clienti al chiuso devono, invece, essere in possesso del Green Pass base. Tuttavia, se il servizio di ristorazione non riservato ai clienti è all’aperto, non viene richiesto il possesso di alcuna certificazione verde
In zona arancione, invece, è sempre richiesto il possesso del Green Pass, in particolar modo:
- il Green Pass base consente ai clienti della struttura di potervi alloggiare ed usufruire del connesso servizio di ristorazione
- il Green Pass rafforzato permette a coloro che non siano clienti della struttura di utilizzare il servizio di ristorazione non riservato ai clienti, sia al chiuso che all’aperto
Accesso a negozi
Qualsiasi sia il colore della zona in cui si trovino non è necessaria la certificazione verde per accedere ai negozi (anche all’interno dei centri commerciali).
Scatta l’obbligo di Green Pass rafforzato solo durante i giorni festivi e prefestivi per poter entrare nei negozi presenti nei centri commerciali (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) ubicati in zona arancione.
Potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali e sanzioni
Il Governo ha anche previsto un rafforzamento del sistema dei controlli che potranno essere effettuati utilizzando l’app Verifica C19, che sarà in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione specifica per il Green Pass rafforzato.
Sui mezzi pubblici, autobus e metropolitane, le ispezioni vengono affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani e dal personale delle aziende di trasporto.
Tali controlli avvengono a campione e in maniera tale da garantire la fluidità del servizio e da scongiurare possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico.
La polizia municipale e Guardia di Finanza vengono, invece, impiegati in via prioritaria nello svolgimento delle opportune verifiche presso ristoranti ed esercizi pubblici.
La violazione delle prescritte disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative a carico dei trasgressori che vanno da 400,00 euro a 1.000,00 euro.
L’autrice
Fatima Santina Kochtab è avvocata freelance, insegnante privata di diritto e dottoressa in legge con una tesi in diritto processuale penale dal titolo “Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza alla luce della disciplina normativa dei diritti dell’imputato“.
Ha approfondito la materia legale attraverso vari corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione, conseguendo quindi l’abilitazione forense.
Attualmente svolge l’attività di avvocata freelance specializzata in diritto penale e diritto dell’informatica, titolare della qualifica di Data Protection Officer e Information Security e scrive numerosi articoli per il web, materiale di studio e approfondimento di leggi, normative vigenti e di questioni dottrinali e giurisprudenziali.
Al fine di mettere anche al servizio degli altri il suo bagaglio personale e culturale, Fatima è anche operatrice antiviolenza e antitratta, titolo conseguito a seguito della frequenza al corso di formazione per operatrici anti-violenza domestica e di genere tenuto dalla cooperativa “Befree”.
(© The Parallel Vision ⚭ _ Fatima Santina Kochtab)