Green Pass obbligatorio, le regole per scuola, università e trasporti
Da ieri, mercoledì 1 settembre 2021, sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel decreto-legge n.111/2021 che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, delle università e dei trasporti adottate dal Governo per contenere a diffusione del virus Covid-19.
Vediamo assieme le novità introdotte per settore di attività relative al Green Pass e al suo utilizzo nei diversi ambiti individuati dal Governo italiano.

Scuola e università
Attività scolastiche della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado
Per l’anno scolastico che sta per iniziare (2021-2022) le attività didattiche della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado tornano in presenza salvo eventuali deroghe disposte dalle singole istituzioni scolastiche, delle province autonome di Trento e Bolzano e dai sindaci, in presenza di circostanze eccezionali e di straordinaria necessità dovute all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Tuttavia, anche laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora si renda necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico (insegnanti e collaboratori) del sistema nazionale deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19.
Ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie è attribuito il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni appena esposte.
Il mancato adempimento delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Non è richiesto il possesso del Green Pass invece per gli alunni, gli studenti e le studentesse, per i quali si applicano tutte la altre disposizioni già in vigore per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
Attività didattiche e curriculari delle università
Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e, fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19.
Anche in questo caso il mancato rispetto del requisito da parte dei lavoratori viene considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Anche gli studenti universitari, per partecipare alle lezioni che si svolgono in presenza, sono tenuti a possedere ed esibire il Green Pass.
Il rispetto delle prescrizioni è svolto mediante verifiche a campione con le modalità individuate dalle singole università e, in caso di violazione delle disposizioni prescritte, è prevista una sanzione amministrativa.
Altre Istituzioni formative
Le disposizioni appena esposte si applicano, per quanto compatibili, anche:
- alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
- alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università
Mezzi di trasporto
Il Decreto legislativo n. 111/2021 introduce nuove norme anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, distinguendo tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza.
Nessuna differenziazione, invece, è prevista per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone per l’accesso e l’utilizzo dei quali è sempre necessario il possesso del Green Pass.
Nello specifico le disposizioni emanate dal Governo stabiliscono che fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di di certificazione verde Covid-19 l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
L’utilizzo dei servizi secondo le prescrizioni imposte può essere verificato dai vettori aerei, marittimi e terrestri e i loro delegati.
L’eventuale violazione delle disposizioni comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio (utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, rispetto della distanza di sicurezza interpersonale).
Deroghe: soggetti esenti
Le disposizioni sopra esposte non si applicano:
- ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
L’autrice
Fatima Santina Kochtab è avvocata freelance, insegnante privata di diritto e dottoressa in legge con una tesi in diritto processuale penale dal titolo “Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza alla luce della disciplina normativa dei diritti dell’imputato“.
Ha approfondito la materia legale attraverso vari corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione, conseguendo quindi l’abilitazione forense.
Attualmente svolge l’attività di avvocata freelance specializzata in diritto penale e diritto dell’informatica, titolare della qualifica di Data Protection Officer e Information Security e scrive numerosi articoli per il web, materiale di studio e approfondimento di leggi, normative vigenti e di questioni dottrinali e giurisprudenziali.
Al fine di mettere anche al servizio degli altri il suo bagaglio personale e culturale, Fatima è anche operatrice antiviolenza e antitratta, titolo conseguito a seguito della frequenza al corso di formazione per operatrici anti-violenza domestica e di genere tenuto dalla cooperativa “Befree”.
(© The Parallel Vision ⚭ _ Fatima Santina Kochtab)
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