Cultura

Colosseo, bagarinaggio: si lavora a biglietto nominativo

“Ho chiesto a Russo e Osanna di arrivare in tempi celeri alla definizione del biglietto nominativo" ha detto Sangiuliano

Colosseo, stop bagarinaggio: si lavora al biglietto nominativo

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Photo by Griffin Wooldridge on Pexels.com

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha incontrato al Collegio Romano la Direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo.

Insieme al Direttore generale Musei Massimo Osanna si sta tentando di arrivare a una rapida soluzione della vicenda riguardante la bigliettazione del Parco del Colosseo.

Soprattutto al fine di evitare l’intollerabile fenomeno del bagarinaggio. 

Secondary ticketing: stop a vendita di biglietti plurimi

Il Ministro ha evidenziato il sussistere di un contenzioso ereditato dalle gestioni precedenti.

Una intricata vicenda giudiziaria che è ancora in essere dinanzi al Consiglio di Stato.

Sulla vicenda si attende un’ulteriore sentenza per definire l’assetto. 

Ho chiesto alla Direttrice Russo e al Direttore Osanna di arrivare in tempi celeri alla definizione del biglietto nominativo” ha detto il Ministro.

Questo “per consentire a ciascun visitatore di avere un titolo di ingresso con il proprio nome da mostrare ai varchi di accesso del Parco, insieme ad un documento di riconoscimento“.

In questo modo si eviteranno le vendite di biglietti plurimi“.

Inoltre l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di aumentare la vendita direttamente in loco, sempre previa presentazione di un documento di identità” ha concluso Sangiuliano.

Abbiamo ereditato una situazione di stallo e una corposa matassa che stiamo districando velocemente”.

Secondary ticketing: che cos’è

La vicenda prende impulso dalla denuncia dell’assessore Alessandro Onorato in merito alla questione sulle vendite illecite dei biglietti per il Colosseo.

Un problema che in realtà è diffuso già in molti altri ambiti, sui quali l’amministrazione capitolina non può fare molto.

Con il termine secondary ticketing ci si riferisce alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo.

Titoli che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati:

  • punti vendita fisici/box offices
  • siti degli organizzatori
  • siti internet di rivendita primari

I biglietti originali vengono quindi rivenduti a un prezzo più alto di quello iniziale, spesso molto superiore al prezzo di acquisto.

Inoltre, in alcuni casi, i biglietti rivenduti non sono validi, il che comporta che il biglietto verrà rifiutato al momento dell’ingresso all’evento.

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto, all’art. 1, comma 545, una nuova fattispecie di illecito amministrativo.

Questa consiste nella “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari“.

Anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione“.

La violazione di questa legge “è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro“.

Nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica […] con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie“.

The Parallel Vision ⚭ ­_ Redazione)


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