Secondary ticketing al Colosseo. Trabucco: “Situazione inaccettabile”

“Bene ha fatto l’Assessore Alessandro Onorato a chiarire la questione sulle vendite illecite dei biglietti per il Colosseo“.
Così commenta il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco.
Il capogruppo sottolinea come il Colosseo sia “il monumento più bello al mondo, che tutti vogliono vedere almeno una volta nella vita“.
Ma che purtroppo, per questo odioso fenomeno ormai largamente diffuso del secondary ticketing, “risulta quasi impossibile da visitare. Inaccettabile“.
“Una piaga già in molti altri ambiti”
“Questo fenomeno del secondary ticketing è una piaga già in molti altri ambiti, sui quali come Amministrazione possiamo ben poco” continua Trabucco.
“In questo caso, però, nonostante la nostra competenza non sia diretta, non possiamo permettere che un turista arrivi nella nostra città e non riesca a visitare il monumento che meglio la rappresenta“.
“O possa farlo solo a costi quintuplicati e per vie traverse“.
I numeri sugli ingressi al sito archeologico sono il linea con il periodo pre-pandemico e decisamente inferiori rispetto a quello di turisti presente a Roma in questi ultimi tempi.
Questo secondo Trabucco dimostra come “il problema sia reale, grave e da affrontare in tempi brevi“.
“È davvero ora che il Governo e il Parco Archeologico intervengano con soluzioni efficaci“, conclude il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco.

Secondary ticketing: che cos’è
Con il termine secondary ticketing ci si riferisce alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo.
Titoli che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati:
- punti vendita fisici/box offices
- siti degli organizzatori
- siti internet di rivendita primari
I biglietti originali vengono quindi rivenduti a un prezzo più alto di quello iniziale, spesso molto superiore al prezzo di acquisto.
Inoltre, in alcuni casi, i biglietti rivenduti non sono validi, il che comporta che il biglietto verrà rifiutato al momento dell’ingresso all’evento.
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto, all’art. 1, comma 545, una nuova fattispecie di illecito amministrativo.
Questa consiste nella “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari“.
“Anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione“.
La violazione di questa legge “è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro“.
“Nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica […] con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie“.
(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione)
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