Cultura

Estensione obbligo Green Pass: tutte le novità

Estensione obbligo Green Pass: ecco tutte le novità introdotte

Il 21 settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”(Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127).

Il decreto al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 introduce, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

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Personale del settore pubblico

A partire dal 15 ottobre l’intero personale appartenente alla pubblica amministrazione sarà tenuto a possedere ed esibire ove richiesto, la certificazione verde Covid-19.

Per personale del settore pubblico si intende il personale di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualunque titolo, anche come volontari, la propria attività lavorativa o formativa presso le PA.

Nello specifico si tratta di coloro i quali lavorano alle dipendenze:

  • degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
  • delle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo
  • delle Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni
  • delle istituzioni universitarie
  • degli istituti autonomi case popolari
  • delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali 
  • delle amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
  • dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 
  • delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
  • del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
  • della Commissione nazionale per la società e la borsa
  • della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
  • della Banca d’Italia
  • degli enti pubblici economici (Agenzia nazionale italiana del turismo, l’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la SIAE (Società italiana degli autori ed editori) e l’Ente Nazionale Risi
  • gli enti costituzionali

Personale di Aziende pubbliche e partecipate

È fatto obbligo di possedere ed esibire ove richiesto il Green Pass, al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, al personale:

  • delle aziende pubbliche (INPS, INAIL, Camere di Commercio, enti ospedalieri autonomi, università ecc..) 
  • delle aziende partecipate dallo Stato (Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane, ENI, Enel, Rai, Cdp…)

Personale che svolge la propria attività lavorativa in ambito privato (dipendenti e autonomi)

Sono obbligati a possedere, al momento dell’ingresso del posto di lavoro (ufficio, fabbrica, mezzi pubblici, casa se si è lavoratori a domicilio…) il Green Pass:

  • i dipendenti, consulenti, partite Iva che entrano in ufficio (consulenti, partite Iva, avvocati, architetti, commercialisti…)
  • i lavoratori a domicilio (elettricisti, colf, badanti…)
  • i titolari e dipendenti delle imprese private
  • negozianti e loro collaboratori
  • artigiani (parrucchieri, estetiste…)

Personale che presta la propria mansione in attività di volontariato

Le disposizioni relative all’obbligo di Green Pass sono estese anche al personale che svolge una attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni o in ambito privato anche con contratti esterni.

 Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari

È fatto divieto di accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19:

  • ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari ed onorari
  • ai componenti delle commissioni tributarie 

I datori di lavoro quali responsabili dei controlli

La responsabilità di accertare il possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori del comparto pubblico e privato spetta ai datori di lavoro, i quali dovranno organizzarsi al fine di effettuare le dovute verifiche all’ingresso dei luoghi di lavoro (azienda, studio, negozio ecc…).

Prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Le modalità di svolgimento delle verifiche dovranno essere stabilite entro il 15 ottobre.

Per quanto attiene agli uffici giudiziari saranno i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, individuati per la magistratura ordinaria nei procuratori generali presso la corte di appello, quelli tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal decreto, anche avvalendosi di delegati.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 dovranno essere effettuate con le medesime modalità poste a carico dei datori di lavoro del comparto pubblico e privato. 

I datori di lavoro che non dispongano i controlli e le verifiche previste dal decreto rischiano una sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro a un massimo di 1500 euro.

Sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi previsti

Nel caso in cui il lavoratore (pubblico o privato) comunichi di non essere in possesso del Green Pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per quanto attiene al personale degli uffici giudiziari l’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, rilevante ai fini del licenziamento.

Mentre l’accesso agli uffici giudiziari senza certificazione integra illecito disciplinare.  

In ogni caso resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati mentre restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Al personale sorpreso a lavorare senza certificazione verde verrà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

Novità sui tamponi

Cambiano le norme sulla validità del Green Pass ottenuto tramite tampone:

  • in caso di esito negativo di un tampone rapido, la certificazione verde avrà una durata di 48 ore
  • In caso di esito negativo di Green Pass ottenuto mediante un tampone “molecolare”, la durata viene estesa a 72 ore

È previsto un abbassamento dei prezzi dei tamponi rapidi:

  • 15 euro per gli adulti
  • 8 euro per i minori
  • gratuiti per i soggetti fragili e, quindi, esenti dalla campagna vaccinale in base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

Tali prezzi “calmierati” dovranno essere applicati non solo dalle farmacie ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per rilevazione di antigene Sars-Covid-2.


L’autrice

Fatima Santina Kochtab è avvocata freelance, insegnante privata di diritto e dottoressa in legge con una tesi in diritto processuale penale dal titolo “Presunzione di innocenza e considerazione di non colpevolezza alla luce della disciplina normativa dei diritti dell’imputato“.

Ha approfondito la materia legale attraverso vari corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione, conseguendo quindi l’abilitazione forense.

Attualmente svolge l’attività di avvocata freelance specializzata in diritto penale e diritto dell’informatica, titolare della qualifica di Data Protection Officer e Information Security e scrive numerosi articoli per il web, materiale di studio e approfondimento di leggi, normative vigenti e di questioni dottrinali e giurisprudenziali.

Al fine di mettere anche al servizio degli altri il suo bagaglio personale e culturale, Fatima è anche operatrice antiviolenza e antitratta, titolo conseguito a seguito della frequenza al corso di formazione per operatrici anti-violenza domestica e di genere tenuto dalla cooperativa “Befree”.

(© The Parallel Vision ⚭ ­_ Fatima Santina Kochtab)

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