Prorogata a fine mese ordinanza per attività commerciali e artigianali
È stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 l’ordinanza firmata lo scorso 7 dicembre dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per disciplinare gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Fasce F1A e F1B
Le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5 e le ore 8.15.
Fasce F2 e F3
Le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Tali disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali.
Per tutte le attività sopramenzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’Ordinanza in questione.
Le disposizioni previste non si applicano al commercio su:
- aree pubbliche
- edicole
- tabaccherie
- farmacie
- parafarmacie
- esercizi di qualsiasi tipologia all’interno delle stazioni ferroviarie e aree di servizio
- attività di ristorazione in senso esteso come gelaterie, pizzerie a taglio e rosticcerie
Allo stesso modo sono esclusi dalle suddette disposizioni:
- negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile
- prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici
- concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza
- attività di autoriparazione come meccatronici, elettrauti, carrozzieri e gommisti
Esclusi anche:
- parrucchieri ed estetisti
- cartolerie
- cartolibrerie
- librerie che effettuano vendita di testi scolastici
- ogni altra attività non espressamente menzionata
Attività mista
Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista, invece, possono scegliere discrezionalmente una delle 2 fasce orarie di apertura previste.
Pertanto si rende necessario prevedere l’obbligo di esposizione degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria.
Per quanto concerne l’orario di chiusura, è revocata ogni precedente disposizione e si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.
(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione)